Assicurazione possibile sul veicolo di proprietà anche senza attestazione sullo stato del rischio
Il contraente sprovvisto dell’attestato di rischio, perché non rilasciato o non presente nella banca dati, può stipulare la polizza semplicemente dichiarando la sinistrosità pregressa del quinquennio
Il mancato rilascio dell’attestazione sul cosiddetto ‘stato del rischio’ non può impedire la stipula d’un contratto di assicurazione della ‘R.C.A.’.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 19051 dell’11 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito dell’azione risarcitoria proposta da un privato.
Davvero singolari i dettagli della vicenda. Il privato ha convenuto in giudizio la propria ex compagnia assicurativa, spiegando di avere stipulato con essa un contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di un proprio veicolo, contratto poi scaduto e osservando che, in prossimità della scadenza dell’efficacia della polizza, la società assicuratrice non gli ha consegnato l’attestazione sullo stato del rischio (cosiddetto ‘attestato di rischio’), e perciò, in mancanza di quel documento, si è recato in molteplici agenzie assicurative per stipulare un nuovo contratto, ma tutte le compagnie si sono dette impossibilitate a stipulare nuova polizza, in assenza della dovuta pubblicazione dell’attestato di rischio.
Così, a causa del mancato rilascio della suddetta attestazione sullo stato del rischio, il privato ha dovuto rinunciare, spiega, all’uso del proprio veicolo ed è stato obbligato ad utilizzare i mezzi pubblici, risultatigli poi fatali. Difatti, nel discendere da un mezzo in pubblico servizio, è inciampato, è caduto a terra e ha riportato lesioni personali.
Di conseguenza, secondo il privato, la sua vecchia compagnia assicurativa dovrebbe risarcirgli il danno da lui patito per non avere potuto stipulare un nuovo contratto di assicurazione, danno consistito nei postumi delle lesioni sofferte cadendo dall’autobus in pubblico servizio, nel costo sostenuto per viaggiare sui mezzi pubblici, nei costi sostenuti per le spese di cura, nella perdita del salario accessorio dovuto alla presenza sul luogo di lavoro (per la mancata turnazione delle ore pomeridiane, per la mancata partecipazione ai progetti retribuiti e per la mancata fruizione dei buoni pasto giornalieri dovuti), nel disagio esistenziale derivante dall’impossibilità di uso del proprio veicolo.
Evidente, per i giudici di Cassazione, la forzatura della tesi proposta dal privato, il quale sostiene di avere patito danni patrimoniali e non patrimoniali per non avere potuto stipulare un contratto di assicurazione a causa del mancato rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio, e di conseguenza per non avere potuto utilizzare il proprio autoveicolo, e deduce altresì che, essendo stato costretto ad utilizzare i mezzi pubblici a causa dell’inutilizzabilità del proprio autoveicolo, ed essendo inciampato nel discendere da uno di essi, la causa efficiente dell’inciampo e della caduta va individuata nel mancato rilascio dell’attestato di rischio.
Innanzitutto, è erronea la tesi secondo cui il mancato rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio impedirebbe la stipula d’un contratto di assicurazione della ‘R.C.A.’. Per un verso, infatti, il contraente sprovvisto dell’attestato di rischio, perché non rilasciato o non presente nella banca dati, può stipulare la polizza semplicemente dichiarando la sinistrosità pregressa del quinquennio). Per altro verso, la società assicuratrice richiesta di stipulare un’assicurazione della ‘R.C.A.’ da parte di soggetto privo dell’attestazione sullo stato del rischio non può rifiutare la stipula. Delle due, pertanto, l’una: se l’assicurato cui non sia stato consegnato l’attestato di rischio non si rivolge ad altra compagnia assicuratrice, tiene una condotta di per sé idonea a causare il (preteso) danno; se l’assicurato cui non sia stato consegnato l’attestato di rischio si rivolge ad altra compagnia assicuratrice, la quale illegittimamente rifiuti la stipula, tale condotta in quanto fatto umano cosciente, volontario e non necessitato, interrompe qualsiasi (ipotetico) nesso di causalità tra il rifiuto di rilascio dell’attestato di rischio ed eventuali conseguenze dannose.
Parimenti insostenibile in iure è l’altra pretesa del privato, ovvero invocare l’esistenza d’un nesso di causalità tra il diniego di rilascio dell’attestato di rischio, l’infortunio sofferto nel discendere da un pubblico mezzo di trasporto e le ulteriori conseguenze patrimoniali subite.
In particolare, l’obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio è dettato al fine di consentire la corretta fissazione del premio puro, non al fine di prevenire gli infortuni. E il mancato rilascio dell’attestazione di rischio non fu condizione né necessaria, né sufficiente, nella vicenda in esame, dell’infortunio subito dal privato: non necessaria, perché nulla consente di escludere che il privato, se avesse avuto a disposizione l’attestato di rischio, quel giorno non avrebbe utilizzato i mezzi pubblici; tanto meno sufficiente, perché astraendo mentalmente dalla serie causale (uso del bus - inciampo - lesioni personali) il mancato rilascio dell’attestato di rischio, l’esito finale non verrebbe comunque a mutare.