Borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista: legittimo apporre un limite di età nel bando

Il limite anagrafico risponde alla ratio di sostenere e non favorire i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione e che in considerazione della loro età si presume abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro

Borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista: legittimo apporre un limite di età nel bando

Legittima l’apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista. Il caso riguarda un ricorso straordinario al Capo dello Sato, ricorso proposto contro il Ministero del Lavoro e contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mirato ad ottenere l’annullamento del bando per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista, pubblicato sul sito web di Cassa forsense nel giugno del 2019, poiché è prevista un’età massima di partecipazione, cioè 45 anni. Per il Consiglio di Stato, però, è legittima la scelta dell’amministrazione di apporre un limite di età nel bando per l’erogazione delle borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista, in quanto tale limite risponde alla ratio di sostenere e non favorire i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione e che in considerazione della loro età anagrafica si presume abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ne discende la rispondenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di una simile scelta che non sarebbe altrettanto ragionevole e proporzionata se dovesse utilizzare per definire il giovane professionista non il parametro oggettivo dell’età anagrafica, ma quello soggettivo dell’età professionale, inteso quale lasso temporale dall’inizio della professione. (Parere del 21 dicembre 2022 del Consiglio di Stato)

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