Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Irrilevante il fatto che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante
Fondamentale il riferimento al principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno di mantenimento paterno dei figli