Dirigenza fiduciaria dello Stato: chiarimenti sul termine entro cui conferire l’incarico
L’Autorità di Governo, che non intenda rinnovare nell’incarico di vertice la persona che lo deteneva prima del voto di fiducia, non deve necessariamente attendere lo spirare del termine dei novanta giorni, ma può avviare il procedimento di attribuzione dell’incarico a persona diversa
Chiarimenti importanti in merito all’applicazione del termine entro cui può essere conferito l’incarico alla cosiddetta dirigenza fiduciaria che ricopre incarichi apicali nel contesto dell’amministrazione dello Stato. La normativa, ossia il decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Questo paletto va interpretato nel senso che, precisano i giudici, l’Autorità di Governo, che non intenda rinnovare nell’incarico di vertice la persona che lo deteneva prima del voto di fiducia, non deve necessariamente attendere lo spirare del termine dei novanta giorni, ma può avviare il procedimento di attribuzione dell’incarico a persona diversa durante il decorso dei novanta giorni e anche molto prima dello spirare del novantesimo giorno. Ciò perché le figure dirigenziali apicali derivano la propria legittimazione dall’organo politico cui sono legate da un vincolo fiduciario, e quindi già nel momento di insediamento del nuovo Governo, a seguito del voto sulla fiducia, tale legittimazione viene necessariamente meno, consentendo perciò all’organo politico il recesso dal rapporto anche prima del decorso dei novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, da intendersi quale termine massimo decorso il quale opera la cessazione ex lege. (Parere del 15 dicembre 2022 del Consiglio di Stato)