Neopatentato guida un mezzo troppo potente: valida comunque la garanzia assicurativa in caso di incidente

Impossibile, chiariscono i giudici, escludere la copertura assicurativa, poiché non ci si trova di fronte ad una situazione equivalente a quella di un soggetto non abilitato alla guida

Neopatentato guida un mezzo troppo potente: valida comunque la garanzia assicurativa in caso di incidente

Neopatentato alla guida di un mezzo troppo potente: niente esclusione della garanzia ‘R.C.A.’ in caso di incidente.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 13834 del 12 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito di un drammatico incidente stradale verificatosi nel 2012 in Piemonte.
Inequivocabile la dinamica dei fatti: un giovane neopatentato, messosi alla guida della potente macchina – una ‘Golf Volkswagen’ – di un familiare, perde il controllo del mezzo, che finisce fuori strada: l’impatto costa la vita alla passeggera, una ragazza minorenne.
Accertata la responsabilità del giovane conducente, emerge un dettaglio importante: all’epoca dell’incidente, egli aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno, circostanza, questa, ostativa alla guida di veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kilowatt per tonnellata, quale è risultata la ‘Golf’ da lui condotta.
Proprio sulla base di questo dettaglio, l’assicuratore contro i rischi della ‘responsabilità civile autoveicolo’ derivanti dalla circolazione della vettura guidata dal giovane (ma di proprietà di un familiare), una volta indennizzati i congiunti della vittima, versando loro quasi un milione e duecentomila euro, chiede al proprietario del veicolo (e titolare del contratto di assicurazione) il rimborso almeno di una parte – fino ad un massimo di 500mila euro – di quella cifra. E ciò sulla base di una clausola del contratto di assicurazione, clausola con cui si esclude la copertura nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida.
In sostanza, tale clausola, inopponibile ai terzi danneggiati, legittima l’assicuratore ad esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme versate alle vittime del sinistro.
Per i giudici di merito è legittima la posizione assunta dalla società di assicurazioni, poiché, spiegano, la previsione contrattuale, secondo cui la copertura assicurativa è inoperante nel caso di sinistri causati da persone non abilitate alla guida alla luce delle disposizioni in vigore, comprende anche l’ipotesi del neopatentato postosi alla guida d’un veicolo di potenza superiore a 55 kilowatt per tonnellata, condotta non consentita dal ‘Codice della strada’ all’epoca applicabile.
A ribaltare completamente la situazione provvedono però i magistrati di Cassazione, accogliendo l’obiezione sollevata dal proprietario del veicolo ed escludendo il diritto di rivalsa avanzato dall’assicuratore.
Chiara la tesi proposta dal titolare del contratto assicurativo: la clausola che esclude la copertura assicurativa se il conducente non è abilitato alla guida va interpretata nel senso che la copertura vada esclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché mai conseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso di guida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale la legge prescriva il possesso della patente da almeno un anno.
Come detto, all’epoca dell’incidente, il giovane conducente era in possesso della patente di guida di categoria ‘B’, conseguita da meno di un anno, ed era alla guida di un autoveicolo di potenza superiore a 55 kilowatt per tonnellata.
Impossibile, chiariscono i giudici di Cassazione, escludere la copertura assicurativa, poiché non ci si trova di fronte ad una situazione equivalente a quella di un soggetto non abilitato alla guida. All’epoca dell’incidente, il ‘Codice della strada’ stabiliva che “ai titolari di patente di guida di categoria ‘B’, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kilowatt per tonnellata”, e la violazione di tale obbligo era punita con la sanzione amministrativa da 165 a 660 euro e con la sanzione accessoria della sospensione – per un periodo da due ad otto mesi – della validità della patente.
Tuttavia, va considerato, annotano i giudici di Cassazione, che il ‘Codice della strada’, da un lato, consentiva ai titolari di patente di categoria ‘B’ la guida di autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 chilogrammi e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente, senza far cenno alla potenza, e, dall’altro lato, puniva con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida. Dunque, la legge applicabile all’epoca considerava “guida senza patente”, punita con l’ammenda, quella di chi si era posto alla guida d’un autoveicolo senza la patente corrispondente al tipo di veicolo.
Tornando alla vicenda in esame, il giovane conducente era in possesso d’una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate). Ciò impedisce di considerare, spiegano i magistrati, che al momento del fatto fosse persona non abilitata alla guida, conclusione corroborata dalla considerazione del cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a 9.032 euro) e quella prevista per la guida di veicoli di potenza superiore a 55 kilowatt per tonnellata da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a 660 euro).
In sostanza, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se il conducente sia in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma violi prescrizioni e cautele imposte dal ‘Codice della strada’, anche perché per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della patente (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente. Ma un autoveicolo di potenza superiore a 55 kilowatt per tonnellata non è un mezzo di tipo diverso rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente ‘B’, precisano i magistrati di Cassazione.
A fronte di tale quadro, è scorretta la chiave di lettura del contratto proposta dalla società di assicurazioni e condivisa dai giudici di merito, i quali avrebbero dovuto ragionare, secondo i magistrati di Cassazione, in un’ottica favorevole al conducente (e al proprietario) del veicolo.
Chiara, quindi, la linea tracciata per i giudici d’Appello, i quali dovranno riesaminare l’istanza avanzata dalla società di assicurazioni, tenendo conto dei principi fissati dalla Cassazione, principi secondo cui il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kilowatt per tonnellata, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della ‘R.C.A.’, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, non trova applicazione nell’eventualità suddetta. E la clausola inserita in un contratto di assicurazione della ‘R.C.A’., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata, Codice Civile alla mano, in senso sfavorevole alla società assicurativa.
Tirando le somme, è inapplicabile la clausola che escluda la garanzia nel caso di incidenti causati da conducenti non abilitati alla guida. E la posizione del giovane, che, presa la patente da meno di un anno, si è posto alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kilowatt per tonnellata, non può essere equiparata a quella di chi non abbia mai conseguito la abilitazione alla guida.

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