Niente sanzioni pecuniarie per il consulente che non ha agito per un esclusivo interesse personale
Accolte le obiezioni sollevate da un commercialista che ha assistito due società coinvolte nel medesimo disegno criminoso di emissione di fatture per operazioni inesistenti
Niente sanzione amministrativa, relativa al rapporto fiscale della società, per il consulente se a quest’ultimo non è addebitabile di avere agito per un esclusivo interesse personale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza dell’8 settembre 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro), a fronte delle obiezioni sollevate da un commercialista che ha assistito due società coinvolte nel medesimo disegno criminoso di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Va osservato, in premessa, che nei confronti delle due società e dei relativi amministratori gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi.
Per quanto concerne il commercialista, si è appurato che per ben cinque anni ha gestito in maniera continuativa e determinante le due società, e quindi gli sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal concorso nella violazione di norme tributarie.
Per i giudici, però, le sanzioni amministrative tributarie gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, in quanto titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche. Ciò, peraltro, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle persone fisiche con l’ente, mentre, aggiungono i giudici, sono sanzionabili i concorrenti esterni, rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica.
In sostanza, la norma vuole riferire le sanzioni amministrative tributarie, esclusivamente, alla persona giuridica contribuente, e, conseguentemente, è da escludere il concorso esterno di terzi per la violazione della società.
Detto ciò, va applicato, sanciscono i giudici, il principio secondo cui le sanzioni sono invece irrogabili qualora l’amministratore-consulente di una società di capitali abbia agito nel proprio esclusivo interesse.
Ebbene, nel caso in esame, il soggetto sanzionato è considerabile come consulente tecnico più che come amministratore. E, comunque, pur riconoscendo il suo interesse alla solidità della società amministrata, va qui rilevato, precisano i giudici, che il Fisco non ha provato l’esclusivo interesse personale del commercialista al perseguimento di finalità illecite.
Tirando le somme, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria non era irrogabile, chiosano i giudici.