Automobilista inchiodato dall’apparecchio di rilevazione a distanza: decisivo il termine per la notifica del verbale
Il termine di novanta giorni per la notificazione del verbale decorre dalla data della rilevazione
A fronte di una violazione del Codice della Strada accertata mediante apparecchi di rilevazione a distanza gestiti direttamente dagli organi di Polizia Stradale, il termine di novanta giorni per la notificazione del verbale decorre dalla data della rilevazione stessa, coincidente con l’accertamento, non potendo l’amministrazione far dipendere il dies a quo da mere prassi organizzative interne che ritardino la redazione del verbale, salvo che non ricorrano fattori oggettivi esterni che abbiano impedito o rallentato l’identificazione del trasgressore.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 31986 del 7 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un episodio verificatosi in provincia di Bari.
Per i giudici di terzo grado non ci sono dubbi: il verbale è nullo, per la gioia dell’automobilista.
In generale, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Però vi sono casi in cui è ammessa la contestazione differita, e cioè, facendo riferimento alla vicenda in esame, un accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
Ciò detto, nella vicenda in esame è in discussione il tempo impiegato dall’amministrazione per l’identificazione del trasgressore. Su questo fronte la Corte Costituzionale ha sancito nel 1996 che, al fine di non far gravare l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione sul diritto di difesa del cittadino, qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, il termine della notifica decorre non dalla data in cui l’amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere all’identificazione. Perciò, nel caso in cui l’accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, il termine della notifica coincide con quello della rilevazione stessa, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, ciò presupponendo la predisposizione da parte dell’amministrazione di modalità immediate per il loro compimento.
Nella vicenda in esame, però, il verbale specifica la motivazione della mancata contestazione immediata (ossia in quanto il veicolo oggetto del rilievo è risultato a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari), ma non presenta alcun elemento per affermare che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni – anziché da mere prassi organizzative interne – che abbiano impedito o rallentato l’identificazione del trasgressore.