Delibera impugnata: il giudice può solo valutare la legittimità del provvedimento

Impossibile, invece, fare riferimento al merito ed al controllo della discrezionalità di cui l’organo assembleare è investito

Delibera impugnata: il giudice può solo valutare la legittimità del provvedimento

Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari condominiali è limitato ad un riscontro di legittimità del provvedimento, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, ovvero all’eccesso di potere, non potendosi estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui l’organo assembleare è investito. Invece, ragioni attinenti all’opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 29927 del 12 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in quel di Milano e relativo all’impugnazione di alcune delibere condominiali.
Per i magistrati la situazione è chiarissima: è configurabile sì l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera dell’assemblea dei condòmini, ma per ragioni attinenti all’opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio e soltanto nel caso di un provvedimento che, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi grave pregiudizio alla cosa comune. Invece, nella vicenda in esame, non si fa riferimento alla possibile esistenza di un grave pregiudizio per la cosa comune, ma, piuttosto, si contesta la convenienza di una transazione conclusa con una società e lo si fa sia per l’asserita assenza di responsabilità del condominio, sia a causa della consistenza dell’importo riconosciuto alla società.
Corretta, secondo i giudici di Cassazione, la decisione del giudice territoriale, il quale ha escluso di potere sindacare nel merito la decisione assembleare di transigere la causa con la società. Corretta per due distinte ragioni: primo, perché, senza dubbio, la scelta della compagine condominiale di transigere il contenzioso con la società non si presta neppure astrattamente ad essere intesa e qualificata come una deliberazione gravemente pregiudizievole alla cosa comune, e, secondo, perché, comunque, in coerenza con il principio per cui il controllo giudiziale non si estende alle valutazioni di opportunità delle delibere condominiali, fatte salve le ragioni di illegittimità ed il controllo sull’eventuale eccesso di potere assembleare, il giudice di merito non ha la possibilità di contrastare la scelta dell’assemblea di definire una lite in via transattiva.

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