Salvo il lavoratore che è in malattia ma svolge un’attività per un’associazione

In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera

Salvo il lavoratore che è in malattia ma svolge un’attività per un’associazione

In materia di svolgimento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 13727 dell’11 maggio 2026 della Cassazione), i quali, escludendo in via definitiva la legittimità della cacciata di un dipendente di una cooperativa, aggiungono che , in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, anche perché la legge pone a carico del datore di lavoro l’onere di prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie giustificativa del recesso e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato.
Chiari i dettagli della vicenda. Il dipendente della cooperativa è stato licenziato
per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di altra attività a favore di un’associazione socio-culturale.
Per il giudice d’Appello, però, non sono emersi elementi tali da far ritenere l’attività svolta dal lavoratore (attività consistente in occasionali e semplici interviste amatoriali d pochi minuti su fatti di pubblica utilità quanto al vivere nella città di Milano) quale vera e propria attività lavorativa. Al contrario, la mansione assegnata in azienda al lavoratore (al ‘CUP’ di azienda ospedaliera) aveva, all’epoca, riacutizzato una forma depressiva (con ripresa di episodi di attacco di panico durante il lavoro) e l’attività svolta per l’associazione socio-culturale non può essere assimilata all’intensa prestazione lavorativa svolta in ufficio. Infine, non è emerso, secondo il giudice d’Appello, né la fraudolenta simulazione della malattia né la potenzialità dell’attività extralavorativa a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro, anzi è emerso che l’attività ludica svolta aveva avuto un effetto benefico sul tono dell’umore del lavoratore.
Inutili le obiezioni sollevate dalla cooperativa. Per i magistrati di Cassazione va confermata la decisione d’Appello, poiché il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buonafede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Invero, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione: tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà, oltre che gli obblighi di correttezza e buonafede, obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità.
Insomma, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Tornando alla vicenda in esame, si è appurato, anche tramite l’ausilio di un medico consulente tecnico d’ufficio, che la malattia non era simulata e che l’attività posta in essere dal lavoratore non aveva pregiudicato, nemmeno potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio. Inoltre, è emerso che il lavoratore non aveva contravvenuto alle cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità.

news più recenti

Mostra di più...