Tutela dei minori: il giudice può solo ricorrere al monitoraggio delle dinamiche familiari

Impensabile, invece, imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere eventuali situazioni patologiche, anche se esse incidono negativamente sulla vita dei minori

Tutela dei minori: il giudice può solo ricorrere al monitoraggio delle dinamiche familiari

Possibile per il giudice incidere sui comportamenti della coppia genitoriale attraverso il monitoraggio delle dinamiche familiari, affidato ai ‘Servizi sociali’. Ciò detto, però, il giudice non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere eventuali dinamiche patologiche, anche se queste dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori, in quanto la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico comporta un condizionamento in contrasto con il diritto di autodeterminazione garantito a livello costituzionale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 32576 del 14 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalle critiche mosse da un uomo nei confronti della ex moglie, colpevole, a suo dire, di avere tenuto un comportamento non collaborativo, avendo rifiutato di intraprendere il percorso di terapia familiare indicato dal Tribunale.
Per i giudici di Cassazione, come già per i giudici d’Appello, non è sanzionabile il comportamento della donna poiché gli incontri tra il padre e le figlie, ritenute pienamente consapevoli e capaci di discernimento, sono stati liberalizzati e l’espletata istruttoria ha consentito di appurare come il rifiuto opposto dalle minori alla frequentazione del padre non sia riconducibile ad un comportamento manipolatorio della madre.
Peraltro, il percorso di ricostruzione della genitorialità non può, secondo i giudici, intraprendersi con scelte radicali ed imposte ma solo attraverso un percorso improntato alla pazienza, da condursi con impegno empatia e sollecitudine.
Secondo l’uomo, però, la visione secondo cui il percorso di terapia familiare può essere consigliato, ma non imposto, non è invocabile nei casi, come quello in esame, in cui i minori sono esposti ad un grave pregiudizio connesso alla forte conflittualità tra i loro genitori.
Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa, ribattono i magistrati di Cassazione, poiché, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con la Costituzione, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice ai ‘Servizi sociali’, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Tirando le somme, il giudice non può imporre alla coppia genitoriale trattamenti terapeutici funzionali a correggere dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori. E questo principio non può essere derogato nei casi, come quello in esame, in cui il percorso terapeutico sia funzionale a ridurre la conflittualità tra gli adulti.
Dunque, a chiusura della valutazione della vicenda in esame, non è neppure astrattamente ipotizzabile che le asserite inadempienze o l’atteggiamento non collaborativo della donna (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) possano essere sanzionate con l’adozione di provvedimenti incidenti sulla vita della prole.

news più recenti

Mostra di più...