Uomo condannato per maltrattamenti ai danni della compagna: irrilevante il riferimento alla loro vita precaria, fatta di accattonaggio e di dimore temporanee

Legittimo, secondo i giudici, parlare di stabile convivenza pur se la relazione affettiva lega due ‘senza tetto’

Uomo condannato per maltrattamenti ai danni della compagna: irrilevante il riferimento alla loro vita precaria, fatta di accattonaggio e di dimore temporanee

Legittimo parlare di stabile convivenza anche tra un uomo e una donna che, legati da una relazione affettiva, condividono, purtroppo, una vita fatta di accattonaggio e di dimore sempre temporanee. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 19926 del 29 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno di conseguenza catalogato come maltrattamenti in famiglia le violenze perpetrate dall’uomo nei confronti della donna. Ciò perché la nozione di convivenza richiede, da un lato, una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti e, dall’altro, la condivisione, anche non continuativa, della abitazione, ma non la costante identità né l’esclusività dell’uso del luogo prescelto come dimora della coppia.
Scenario della vicenda è la provincia di Milano. A finire sotto processo è Paolo – nome di fantasia –, denunciato dalla compagna, Daria, per ripetuti episodi di violenza.
Ricostruito il quadro probatorio, centrato soprattutto sulle dichiarazioni della donna, i giudici di merito ritengono sacrosanta, sia in primo che in secondo grado, la condanna di Paolo, colpevole, nello specifico, di maltrattamenti e di lesioni personali e perciò punito con due anni e sei mesi di reclusione.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende Paolo sostiene sia illogico parlare, come fatto in Appello, di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché è evidente, a suo dire, l’assenza del previsto requisito della convivenza tra l’uomo e la donna.
Nello specifico, secondo il legale, in Appello si è eccessivamente dilatata la nozione di convivenza, ricomprendendovi anche la vita di strada svolta dalle parti, connotata da condivisione di spazi abitativi di pura fortuna.
Per i magistrati di Cassazione, però, la linea difensiva non regge, anche perché in Appello si è applicato in maniera corretta il concetto di convivenza, alla luce di quanto previsto dal Codice Penale in materia di maltrattamenti in famiglia, poiché si è ravvisata una relazione qualificata tra l’uomo e la donna, ponendo l’accento sulla stabilità della relazione affettiva, protratta per un significativo arco temporale (dal 2010 al 2022), e connotata da comunanza materiale e spirituale e da aspettative di reciproca solidarietà nella condivisione delle difficoltà insite in una vita di strada, dedita all’accattonaggio, al consumo di droga e alla ricerca di ripari di fortuna.
Questa conclusione è corretta, chiariscono i magistrati di Cassazione, e si pone in linea di continuità con la più recente interpretazione restrittiva del concetto di convivenza, intesa quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa.
In sostanza, la nozione di convivenza, lungi dal tradursi nella mera coabitazione, va ancorata all’esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e dalla stabilità, anche nella condivisione dell’;abitazione, elementi, questi, sintomatici di una reale comunanza materiale e spirituale, precisano i magistrati di Cassazione, i quali aggiungono che tale principio è stato correttamente declinato con riferimento alle peculiarità del caso in esame, poiché si è legittimamente posto l’accento, oltre che sulla radicata e stabile relazione affettiva tra l’uomo e la donna, sulla concretezza di una comunione di vita materiale e spirituale che, a prescindere dalla precarietà delle soluzioni abitative individuate, era, comunque, connotata dalla condivisione dei luoghi di volta in volta prescelti come dimora, da un comune progetto di vita, nonché da affidamento e da reciproche aspettative di assistenza e solidarietà.
Tirando le somme, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la nozione di convivenza richiede da un lato una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti e dall’altro la condivisione, anche non continuativa, della abitazione, ma non la costante identità né l’esclusività dell’uso del luogo prescelto come dimora della coppia. A prescindere, dunque, dalle caratteristiche di tale luogo, ciò che rileva è che esso, benché precario, sia prescelto dalla coppia come luogo di dimora e di attuazione del comune progetto di vita, chiosano i magistrati di Cassazione.

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